FORMAZIONE CONTINUA: I CREDITI FORMATIVI
Come preannunciato nel n. 11 di
“Professione Grafologo”, da quest’anno entra in vigore l’obbligo della
formazione continua per i grafologi professionisti iscritti all’A.G.P. Tale
obbligo è richiesto dall’art. 1.1.c) 7 del d.m. 28 aprile 2008 per
l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello
nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi
o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non
regolamentate (art. 26 d.lgs. 206/2007): l’articolo prevede per gli iscritti
all’associazione professionale l’obbligo di procedere all’aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento dei tale obbligo. Il decreto ministeriale è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2008.
Il Consiglio Direttivo, nella seduta
del 23 giugno 2009, ha messo a punto un proprio regolamento per la formazione
continua, ispirandosi a quello del Consiglio Nazionale Forense.
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA DEI SOCI A.G.P.
Articolo
1
Formazione
professionale continua
1. Il socio ha
l'obbligo di mantenere e aggiornare la sua preparazione professionale.
2. A tal fine,
egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale
continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi
indicate.
3. Con l'espressione formazione
professionale continua si intende ogni attività di accrescimento e
approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il
loro aggiornamento mediante la partecipazione a iniziative culturali in campo
grafologico e in campi disciplinari affini.
Articolo 2
Durata e contenuto dell'obbligo
1. L'obbligo di formazione
decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione
all’associazione. L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione
della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della
formazione continua è il credito formativo.
3. Ogni iscritto deve conseguire
nel triennio almeno n. 45 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i
criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 8 crediti
formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
4. Ogni iscritto sceglie
liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai
settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai
successivi articoli 3 e 4.
Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli
obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e
adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e
master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
b) altri eventi specificamente
individuati dal Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.
2. La partecipazione agli eventi
formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di
partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione a
ogni singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi
di cui alla lettera a) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione
continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dall’A.G.P.
nazionale o dalle sue sedi territoriali, o, se organizzati da associazioni e scuole
afferenti all’A.G.P., sempre che siano stati preventivamente accreditati dal
Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.
4. L'accreditamento viene
concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli
argomenti trattati. A tal fine gli enti, le scuole e le associazioni afferenti
che intendono ottenere preventivamente l'accreditamento di eventi formativi da
loro organizzati devono presentare al Consiglio direttivo nazionale
dell’A.G.P., almeno 60 giorni prima dell’evento, una domanda di accreditamento
unitamente a una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a
consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua
rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio
direttivo nazionale dell’A.G.P. richiede, ove necessario, informazioni o
documentazione integrative e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con
decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o
delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta.
5. L’A.G.P. nazionale cura la
pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi da esso
medesimo organizzati o altrimenti accreditati per consentire la loro più vasta
diffusione e conoscenza a livello nazionale.
Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli
obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle
attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli
eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3;
b) pubblicazioni in materia
grafologica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale,
ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere
collettanee, su argomenti grafologici o affini;
c) contratti di insegnamento in
materie grafologiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati.
2. Il Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P. attribuisce i crediti formativi per le attività sopra
indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla
stessa richiesto, con il limite massimo annuale di n. 5 crediti per le attività
di cui alla lettera a), di n. 3 crediti per le attività di cui alla lettera b),
di n. 7 crediti per le attività di cui alla lettera c.
Articolo 5
Esoneri
1. Sono esonerati dagli obblighi
formativi i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i
ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P., su domanda dell'interessato, può esonerare, anche
parzialmente determinandone contenuto e modalità, il socio dallo svolgimento
dell'attività formativa, nei casi di:
-
gravidanza,
parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla
paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
-
grave
malattia o infortunio o altre condizioni personali;
-
interruzione
per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o
trasferimento di questa all'estero;
-
altre
ipotesi indicate dal Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.
Il Consiglio direttivo nazionale
dell’A.G.P. può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte,
il socio onorario.
3. L'esonero dovuto a impedimento
può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
4. All'esonero consegue la
riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio,
proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue
modalità, se parziale.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e
inosservanza dell'obbligo formativo
1. Ciascun socio deve depositare
presso l’A.G.P. una sintetica relazione che certifica il percorso formativo
seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche
mediante autocertificazione nelle forme vigenti di legge.
2. Costituiscono illecito
disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o
infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La sanzione è commisurata alla
gravità della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P.
1. Il Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P. dà attuazione alle attività di formazione professionale e
vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli
iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità
del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi
organizzati dall’A.G.P. nazionale e dalle sedi territoriali.
2. In particolare, l’A.G.P.
nazionale in concerto con le sedi territoriali e con le scuole/associazioni
afferenti, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone un piano dell'offerta
formativa da proporsi nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti
formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento.
3. L’A.G.P. nazionale può
realizzare il programma anche in collaborazione con altri enti, istituzioni o
altri soggetti ancora che abbiano scopi statutari affini a quelli dell’A.G.P.
Articolo 8
Controlli del Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P.
1. Il Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P. verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo
da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative
documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il
Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. deve svolgere attività di controllo,
anche a campione, e allo scopo può chiedere al socio e ai soggetti che hanno
organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano
forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il
termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti
formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente
documentate.
4. Per lo svolgimento di tali
attività, il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. può avvalersi di un’apposita
commissione, costituita anche da soggetti esterni al consiglio. In questo caso,
il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso
dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio direttivo nazionale
dell’A.G.P.
1. Il Consiglio direttivo
nazionale dell’A.G.P.:
a) promuove e indirizza lo
svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi
settori di sviluppo;
b) valuta le relazioni trasmesse dai
consigli direttivi delle sedi territoriali e delle scuole/associazioni
afferenti a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite commissioni
aperte alla partecipazione di soggetti esterni al consiglio nazionale
direttivo, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta
formativa proposti, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere
apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della
formazione continua.
2. Esso inoltre:
a) favorisce l'ampliamento
dell'offerta formativa;
b) assiste i consigli direttivi delle
sedi territoriali e le scuole/associazioni afferenti nella predisposizione e
nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sul loro regolare adempimento.
Articolo 10
Norme di attuazione
Il Consiglio direttivo nazionale
dell’A.G.P. si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si
rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore e disciplina
transitoria
1. Il presente regolamento entra
in vigore dal 1° luglio 2009.
2. Il primo periodo di
valutazione della formazione continua decorre dal 10 gennaio 2010.
3. Tutti i crediti previsti e
maturati nel 2009 prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento si considerano validi.